Modifiche della CE sull’attuazione dei programmi di vigilanza sull’influenza aviaria.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 145/45 del 1p0-6-2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/437/CE dell’8 giugno 2009 che modifica la Decisione 2007/268/CE sull’attuazione di programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri.

La Decisione 2007/268/CE della Commissione stabilisce gli orientamenti per l’esecuzione dei programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri. Tali orientamenti includono disposizioni sulla presentazione dei risultati di laboratorio al Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria.

Nel tempo intercorso dall’adozione della sopra citata Decisione, la Commissione ha varato un sistema on line per comunicare i risultati del laboratorio ottenuti durante i controlli in pollame e uccelli selvatici.E’pertanto opportuno servirsi di tale sistema on line per comunicare le disposizioni di tale decisione.

Inoltre, la decisione 2007/268/CE dispone che tutti i risultati sierologici positivi siano confermati dal laboratori nazionali (LN) per l’influenza viaria tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificatamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria (LCR). E’opportuno pertanto che i ceppi utilizzati per la conferma dell’influenza aviaria sottotipo H5 siano sostituiti da altri ceppi, che permettano di ottenere parametri diagnostici in modo più rapido ed efficiente in termini di costi.

In base alle suddette considerazioni la Decisione 2007/268/CE viene modificata dalla presente Decisione della Commissione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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