Allo scopo di tenere conto di tale sviluppo e di fornire chiarimenti i merito al quadro applicabile alla commercializzazione dei giocattoli, il Parlamento europeo e il Consiglio dellUnione europeo hanno ritenuto opportuno rivedere e rafforzare alcuni aspetti della direttiva 88/378/CEE, nonché,per motivi di chiarezza, sostituire questultima mediante la presente direttiva.
La direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli è stata adottata nellambito della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello comunitario, nonché di eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri.
Ricordiamo che i giocattoli sono parimenti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore.
La nuova direttiva stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità.
La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.
Allarticolo 4, del Capo II sugli Obblighi dei fabbricanti, la presente direttiva stabilisce, fra laltro, che:
1. Allatto dellimmissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui allarticolo 10 e allallegato II della presente direttiva;
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta allarticolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dellarticolo 19.
Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dellarticolo 15, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui allarticolo 17, paragrafo 1.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dallallegato II.
I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dellutilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto u n uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti definiti allarticolo 10 e allallegato II.
La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nellallegato III della presente direttiva e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui allallegato III della presente direttiva. Etradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il giocattolo viene immesso o messo a disposizione.
Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo.
(LG-FF)