La commercializzazione di determinati prodotti agricoli biologici da parte dei Paesi terzi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 159/6 del 20.6.2009 è pubblicato il Regolamento (CE) N.537/2009 della Commissione del 19 giugno 2009 recante modifica del regolamento(CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità.

In conformità del regolamento(CE) n. 834/2007, l’allegato III del regolamento(CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ha stabilito un elenco di paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo dei prodotti biologici sono riconosciuti equivalenti.

In considerazione delle nuove domande e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall’ultima pubblicazione dell’elenco, la Commissione ha ritenuto necessario adottare il presente regolamento(CE) per valutare l’opportunità di aggiungere o inserire nell’elenco alcune modifiche.
L’allegato III del Regolamento(CE) n. 1235/2008 è,infatti, modificato relativamente a Paesi terzi quali l’Australia, Il Costa Rica, l’India, Svizzera, Tunisia e Israele.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo