La nuova direttiva CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 170/1 del 30.6.2009 è pubblicata la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Lo sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli ha sollevato nuove questioni in merito alla sicurezza dei giocattoli stessi, destando sempre più preoccupazioni fra i consumatori.

Allo scopo di tenere conto di tale sviluppo e di fornire chiarimenti i merito al quadro applicabile alla commercializzazione dei giocattoli, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europeo hanno ritenuto opportuno rivedere e rafforzare alcuni aspetti della direttiva 88/378/CEE, nonché,per motivi di chiarezza, sostituire quest’ultima mediante la presente direttiva.
La direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli è stata adottata nell’ambito della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello comunitario, nonché di eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri.
Ricordiamo che i giocattoli sono parimenti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore.

La nuova direttiva stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità.
La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.
All’articolo 4, del Capo II sugli “Obblighi dei fabbricanti”, la presente direttiva stabilisce, fra l’altro, che:
“1. All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 e all’allegato II della presente direttiva;
“2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta all’articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell’articolo 19.
Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell’articolo 15, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all’articolo 17, paragrafo 1.
“3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall’allegato II.

I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto u n uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti definiti all’articolo 10 e all’allegato II.
La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell’allegato III della presente direttiva e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato III della presente direttiva. E’tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il giocattolo viene immesso o messo a disposizione.

Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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