1. Lelenco dei medici competenti di cui allart. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso lUfficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche laggiornamento.
2. Nellelenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono lattività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dallart. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art.2
1. I sanitari che svolgono lattività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, allUfficio indicato allart. 1, comma1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dallart. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dellattività.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro lanno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dallart. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per linteressato, lobbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante linvio allUfficio indicato allart. 1, comma 1, della certificazione dellOrdine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
(LG-FF)