Approvazione della scheda di trasporto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009 è pubblicato il Decreto 30 giugno 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno e del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Approvazione della scheda di trasporto”.

Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno eco il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito, fra l’altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed ai proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa, è stato decretato che:

Art. 1
“ 1. E’approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi.
2. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed è compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008”.

Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

(LG-FF)

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