Elenco nazionale dei medici competenti: Decretro 4 marzo 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009 è pubblicato Il Decreto 4 marzo 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativo alla “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Richiamandosi, in particolare, all’articolo 25, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, il quale stabilisce, per il medico competente, l’obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’articolo 38 del predetto che prevede l’iscrizione dei medici competenti nell’elenco istituito presso il Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, premettendo che la funzione dell’elenco sopra “richiamato è quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l’individuazione di obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”, il Ministro ha decretato che:

1. L’elenco dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art.2
1. I sanitari che svolgono l’attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all’Ufficio indicato all’art. 1, comma1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell’attività.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

(LG-FF)

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