a partire dal 2009-2010.
I punti tagliati sono le lettere f-bis) e f-ter) del comma 4 dellarticolo 64.
Si tratta:
a) della definizione tramite regolamento ministeriale di criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica;
b) dellattribuzione anche allo Stato (e non soltanto alle Regioni e agli enti locali) delle misure necessarie a ridurre i disagi causati dalla chiusura o accorpamento di scuole nei piccoli comuni.
La Sentenza è stata depositata il 2 luglio scorso in Cancelleria.
La Corte Costituzionale dunque ha sottolineato Flvio Zanonato, Sindaco di Padova e membro dellUfficio di Presidenza ANCI dichiara la illegittimità del regolamento ministeriale previsto nelle norme richiamate, in quanto non riconducibile alla categoria delle norme generali sullistruzione di cui allarticolo 117, 2° comma, lettera n) della Costituzione. E questo in quanto i criteri di definizione della rete scolastica, come spiega la Corte, hanno una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e quindi alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede locale.
La posizione della Corte ricorda Zanonato è esattamente quella espressa dallAssociazione dei Comuni Italiani in occasione del confronto politico-istituzionale sul tema, svoltosi nei mesi scorsi: in quella sede lANCI infatti ribadì con convinzione che dovrà essere il sistema delle Autonomie (Regioni, Comuni e Province) a concordare e pianificare gli interventi laddove necessari, senza procedere ad un dimensionamento generalizzato, garantendo ovunque la soddisfazione della domanda di istruzione.
Gli effetti di tale sentenza segnala poi Mauro Guerra, Coordinatore della Consulta ANCI dei piccoli Comuni assumono particolare rilievo per i Piccoli Comuni, dove lattuazione del regolamento statale avrebbe determinato l chiusura o laccorpamento di plessi scolastici con pesanti ripercussioni sociali sul territorio e, per di più, rischiava dio aggravare la spesa comunale relativa ai servizi di trasporto scolastico necessari a garantire a tutti il diritto allistruzione.
(LG-FF)