Acquisita lintesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008, è stato decretato che:
1 Ai sensi dellarticolo 6, comma 9, e dellarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Questi gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici:
1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui allallegato A:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nellattestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi allefficienza energetica delledificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica delledificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.
(LG-FF)