Tra la categoria delle attività agricole connesse, infatti, rientrano la generazione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e la produzione di carburanti e prodotti chimici ottenuti da sostanze vegetali. Da queste attività precisa la Circolare deriva un reddito agrario e non dimpresa, quindi calcolato su base catastale, applicando tariffe destimo stabilite.
Uneccezione a questa disposizione è rappresentata dalla produzione d energia attraverso pannelli fotovoltaici, che trasformano le radiazioni solari in elettricità o calore senza ricorrere alluso di prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, del bosco o dallallevamento di animali. In questo caso, infatti, siamo di fronte a unattività agricola connessa di natura tipica che ha reso necessario lindividuazione di criteri alternativi i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaaf).
Dal rispetto di questi limiti dipende anche la disciplina fiscale della tariffa incentivante erogata dal gestore elettrico agli agricoltori che producono elettricità col sistema fotovoltaico, per quel che riguarda poi il trattamento tributario dei cosiddetti certificati verdi, titoli emessi dal gestore elettrico per certificare la qualità e quantità di energia generata da fonti rinnovabili, negoziabili in un apposito mercato elettrico, il loro trasferimento sconta lIva con aliquota ordinaria. Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi possono rientrare nel reddito calcolato su base catastale o essere considerati plusvalenze a seconda che il produttore agricolo sia titolare o meno di reddito agrario.
Quanto allinquadramento ai fini Iva e Irap delle cessioni di elettricità d fonti verdi effettuate dagli agricoltori, queste vendite sono imponibili con Iva ridotta al 10% e versano lIrap nella misura dell1,9% per la parte di reddito determinata catastalmente e del 3,9% per la parte di reddito relativo alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.
(LG-FF)