Ad affiancarlo, con un ruolo di regia e coordinamento transnazionale, sarà il ministro di giustizia, che, a norma dellarticolo 6 della legge, dovrà garantire al paese straniero che si trovi a gestire con il nostro, indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari, la più ampia assistenza giudiziaria reciproca.
La collaborazione che deve essere concessa potrà riguardare non solo quanto serve ad incriminare i colpevoli, ma soprattutto quanto sia necessario e funzionale a recuperare i valori patrimoniali sottratti. Nello specifico potranno essere autorizzate azioni finalizzate a:
-acquisire prove o dichiarazioni di persone;
-notificare documenti di natura giudiziaria;
-eseguire perquisizioni e sequestri, nonché congelare;
-esaminare oggetti e luoghi;
-fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
-fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
-identificare o rintracciare i proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
-agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente:
-ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.
(LG-FF)