La restituzione dei beni patrimoniali acquisiti illecitamente.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 è pubblicata la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 riguardante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”.

Il provvedimento, entrato in vigore il 15 agosto scorso, in accordo con quanto previsto dalla Convenzione dell’ONU, si propone di attuare a livello nazionale la prevenzione della corruzione creando le basi per una cooperazione internazionale con gli altri Stati aderenti e per il recupero dei beni di provenienza illecita. Strumento operativo a livello nazionale delle misure che verranno adottate per prevenire e punire chi viola le nuove disposizioni sarà l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, dotato di indipendenza operativa e decisionale nelle politiche nazionali di lotta alla corruzione.

Ad affiancarlo, con un ruolo di regia e coordinamento transnazionale, sarà il ministro di giustizia, che, a norma dell’articolo 6 della legge, dovrà garantire al paese straniero che si trovi a gestire con il nostro, indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari, la più ampia assistenza giudiziaria reciproca.
La collaborazione che deve essere concessa potrà riguardare non solo quanto serve ad incriminare i colpevoli, ma soprattutto quanto sia necessario e funzionale a recuperare i valori patrimoniali sottratti. Nello specifico potranno essere autorizzate azioni finalizzate a:
-acquisire prove o dichiarazioni di persone;
-notificare documenti di natura giudiziaria;
-eseguire perquisizioni e sequestri, nonché congelare;
-esaminare oggetti e luoghi;
-fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
-fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
-identificare o rintracciare i proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
-agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente:
-ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.

(LG-FF)

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