Per il marchio ecologico ai campeggi criteri più severi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 196/36 del 28 luglio 2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/564/CE del 9 luglio 2009 che stabilisce criteri ecologici per l’assegno del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio.

Una serie quasi infinita di criteri, definizioni, requisiti su temi che vanno dall’energia al carbone, dal rendimento e produzione all’impianto di condizionamento, dai detersivi e i disinfettanti alla qualità dell’acqua, dall’informazione degli ospiti al trattamento dei rifiuti.

Tutto questo non per un ospedale ma per un campeggio ecologico, anzi con il marchio comunitario del campeggio ecologico. I criteri sono severi, sì, ma non troppo per luoghi frequentati da gente di tutte le età, di tutti i popoli e di tutti gli orientamenti, ma uniti dall’amore per l’ecologia.

Si tratta della Decisione della Commissione che riportiamo nel link e che rappresenta un assaggio dello spirito della nuova norma europea: almeno il 50% dell’energia elettrica dovrebbe provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Non è poco il 50% anche se vale solo per i campeggi che hanno accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Naturalmente l’etichette ecologica non vale solo per i campeggi e ci si rende conto che ci vuole del tempo alle cosiddette microimprese di adeguarsi ai nuovi criteri. Per questo ci sono dei tempi di attuazione che variano a seconda dei casi.
Stabilito anche che cos’è, comunque, propriamente un campeggio. Ce lo dice, anche in questo caso, la presente decisione. “Il gruppo di prodotti “servizi di campeggio” comprende, a titolo di attività principale, la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere unità abitative mobili entro un’area delimitata. Comprende, inoltre, altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata”.

Inoltre:
Il gruppo di prodotti “servizi di campeggio” comprende, a titolo di attività principale, l fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere unità abitative mobili entro un’area delimitata. Comprende inoltre altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare e ree comuni adibite ai servizi di ristorazione e ricreativi prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio. In questo casosi deve ritenere che “il servizio di ristorazione include la prima colazione; gli impianti per le attività ricreative e il fitness comprendono saune, piscine e altre attrezzature analoghe, che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva, quali parchi e giardini, che non si trovano nel parcheggio, ma sono accessibili dagli ospiti.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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