Secondo i giudici costituzionali lattribuzione di quelle funzioni alla Regione non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa legge statale, sia pure in attesa dellaccordo di programma previsto dalla medesima.
Del resto come si legge nelle sentenza lattribuzione alla Giunta regionale della competenza ad emanare le linee strategiche programmatiche e le linee guida in tema di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che esistono sullintero territorio regionale è in linea con i criteri uniformi di massima delineati a livello nazionale.
Perciò non può ritenersi che la fissazione di linee strategiche e programmatiche, nonché di linee guida in materia di controlli regionali, sia lesiva della competenza statale invocata, in quanto si tratta esclusivamente di garantire lomogenea applicazione nel territorio regionale della disciplina, nel rispetto degli standard fissati dal legislatore statale, che costituiscono ad un tempo i principi fondamentali della materia.
(LG-FF)