Patente di guida – Due direttive comunitarie modificano gli accertamenti per il rilascio.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 233 del 26-8-2009 sono pubblicate la Direttiva 2009/112/CE e la Direttiva 2009/113/CE entrambe della Commissione, datate 25 agosto 2009, recanti modifica rispettivamente della direttiva 91/439/CE della Commissione e 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la patente di guida.

Con le direttive citate, le cui norme dovranno essere recepite entro un anno dall’entrata in vigore, vengono introdotte restrizioni per il rilascio o il rinnovo della patente di guida a persone affette da diabete mellito.

Chi è affetto d diabete può ottenere il rinnovo o il rilascio della patente, a condizione che dimostri di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare la sua condizione; inoltre, in caso di trattamento farmacologico occorre il parere di un medico autorizzato e visite mediche periodiche. Invece, la guida di veicoli è preclusa per chi soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia.

Mentre attualmente l’idoneità alla guida può essere riconosciuta alle persone epilettiche dopo l’effettuazione di specifici esami e controlli medici, le nuove norme comunitarie introducono un più ampio spettro di restrizioni. Chi ha sofferto di due o più crisi epilettiche nell’arco di cinque anni può essere dichiarato idoneo alla guida solo dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi, occorre comunque un’attenta valutazione medica finchè non siano trascorsi altri cinque anni.

In caso di crisi epilettica scatenata da una causa identificabile ed evitabile che probabilmente non si ripresenterà più, la patente può essere rilasciata o rinnovata previo parere neurologico; se invece la causa non è nota oppure la manifestazione non è evitabile, l’idoneità può essere concessa solo con un’appropriata valutazione medica e dopo un periodo di sei mesi senza ulteriori manifestazioni.

Occorre una lunga osservazione clinica prima di rilasciare o rinnovare la patente a chi soffre o ha sofferto di crisi epilettiche esclusivamente durante il sonno o di crisi che comunque non hanno effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione. Chi ha avuto una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve comunque essere dissuaso dalla guida.

Le due nuove direttive prevedono che l’accertamento dell’acutezza visiva deve essere rivolto anche alla verifica della visione crepuscolare, della sensibilità all’abbagliamento e della diplopia. Il campo visivo abbia un’estensione di almeno 50 gradi verso sinistra e verso destra, di 20 gradi verso l’alto e verso il basso o orizzontalmente di almeno 120 gradi; inoltre devono essere assenti difetti di un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale. Passa da 0,6 a 0,5 l’acutezza visiva (eventualmente con lenti correttive) richiesta per chi ha una perdita totale della vista da un occhio o che, per esempio, soltanto un occhio.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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