Modificata la direttiva concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi.

Sulla Gazzetta Ufficiale della UE L 212/42 del 15-8-2209 è pubblicata la Direttiva 2009/106/CE della Commissione del 14 agosto 2009 recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.

Allo scopo di migliorare la libera circolazione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi all’interno della Comunità, la direttiva 2001/112/CE ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti in oggetto.

E’ necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa al succhi e di frutta (norma Codex 247/200) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, che si è svolta dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

Questa norma del Codex –come affermato nel secondo “considerando” della presente direttiva, stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e prodotti analoghi. Il Codice di buone pratiche dell’AIJN stabilisce inoltre fattori di qualità per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato e viene utilizzato, a livello internazionale, come norma di riferimento per l’autoregolamentazione nell’industria dei succhi di frutta. E’ opportuno che la direttiva 2001/112/CE sia resa conforme, nella misura del possibile, alle suddette norme.

La norma del Codex in questione stabilisce che il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato venga definito “succo di frutta a base di succo concentrato”. E’ necessario anche che la norma comunitaria corrispondente in materia di etichettatura utilizzi questa definizione riconosciuta a livello internazionale. Per poter assicurare la coerenza dell’etichettatura in tutti gli Stati membri, è pertanto opportuno modificare le versioni linguistiche, ove ciò non sia necessario, per renderle conformi al testo della norma del Codex.
Con la presente direttiva,a direttiva 2001/112/CE è pertanto così modificata:
“All’allegato I, parte I (definizioni), paragrafo 1, lettera b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a). All’Allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato”.
E’ aggiunto l’allegato V, riportato in allegato alla presente direttiva.

Entro e non oltre il 1° gennaio 2011, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono il testo immediatamente alla Commissione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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