Nel caso di pensione di anzianità vi deve essere soluzione di continuità tra il precedente e il successivo rapporto di lavoro e la nuova occupazione non può coincidere con la data di decorrenza della pensione.
Nel caso di pensione di vecchiaia la soluzione di continuità deve sussistere soltanto se la rioccupazione avviene presso lo stesso datore di lavoro.
Viene precisato, infine, che, quando è richiesta la soluzione di continuità tra il precedente e il successivo rapporto, non vi è un periodo minimo di intenzione da rispettare.
La circolare si conclude precisando che eventuali controversie devono essere definite in coerenza con i principi indicati e che i casi conclusi in modo difforme devono essere riesaminati.
Nel link riportiamo, per maggiore chiarezza, il testo integrale della stessa circolare, che ha per titolo:
INPS-Circolare n. 89 Roma, 10 luglio 2009-OGGETTO: Pensione di anzianità e vecchiaia. Cessazione dellattività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti. SOMMARIO: La ripresa dellattività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Leffettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge,ecc.), senza che rilevi leventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.
(LG-FF)