Sostanze voluttuarie e idoneità alla guida in ambito lavorativo.

La ASL di Pavia in collaborazione con il Dipartimento di Medicina legale, Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologica “Antonio Fornari”, Sezione di Scienze Forensi, Bioetica e Diritto Sanitaria di Pavia hanno pubblicato sul Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia (2009) lo studio – che proponiamo nel link – riguardante le “Sostanze voluttuarie e idoneità alla guida in ambito lavorativo”.

Si legge in premessa che le Conferenze Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 e del 18 settembre 2008 hanno esteso alle funzioni del medico competente l’obbligatorietà di effettuare accertamenti tossicologici per sostanze psicotrope e stupefacenti a carico di alcune specifiche categorie di lavoratori, prevalentemente occupate nel settore dei trasporti, per le quali un eventuale accertamento di positività determinerebbe obblighi di segnalazione in capo al sanitario.

La normativa attualmente in vigore in materia, viene qui analizzata ponendo particolare attenzione alle criticità emergenti tra le pieghe del complesso e articolato quadro legislativo di riferimento.
Il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (meglio conosciuto come “Nuovo Codice della Strada”, il quale ha subito, nel corso degli anni, significative modificazioni ed integrazioni) rappresenta la principale fonte normativa di riferimento per ciò che riguarda gli accertamenti sanitari preposti all’attestazione della idoneità alla guida. Segnatamente, l’art. 119 di tale decreto legislativo dispone in ordine ai requisiti fisici e psichici ritenuti idonei ai fini del conseguimento della patente di guida e identifica nel suo secondo comma, le figure sanitarie preposte allo svolgimento dei relativi accertamenti.

A tal proposito, indica le figure mediche chiamate a rivestire particolari uffici, e tra questi i medici responsabili del servizio di base del distretto sanitario, i medici delle Ferrovie dello Stato, i medici militari in servizio effettivo, i medici della Polizia e dei Vigili del Fuoco, nonché gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (oggi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).
Sempre nella stessa disposizione, il suo comma 4 descrive invece i casi in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici debba essere effettuato da commissioni mediche locali istituite presso ogni capoluogo di provincia.

In tal contesto, ed ai fini di questa trattazione, rilevano talune specifiche condizioni meglio delineate alla lettera d), le quali hanno riguardo i soggetti per i quali gli esiti forniti a seguito di accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio pongano nel medico fondati dubbi circa l’idoneità e, pertanto,la sicurezza della guida.

(LG-FF)

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