Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2009.
Il succitato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi.
In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l assenza dell organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o a completare gli sforzi per la sua eradicazione.
In particolare sono state considerate zone protette nei confronti di alcuni organismi nocivi, la Grecia, Creta e Lesbo, alcune regioni e parti di regioni dell Austria, la Repubblica ceca e alcune regioni della Francia e dell Italia ( in particolare nella Basilicata), riconosciute temporaneamente zone protette nei confronti del Grapevine flavescente dorèe MLO ( fitoplasma della flavescenza dorata della vite) fino al 31 marzo 2009.
Secondo la Commissione europea, stando alle informazioni ricevute da tali Stati membri, è opportuno estendere in via eccezionale il riconoscimento di queste di queste zone per altri due anni affinché gli Stati membri abbiano il tempo necessario per presentare informazioni che confermino l assenza di tale organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione.
Conseguentemente, con il presente regolamento (CE) modifica il regolamento(CE) n. 690/2009, in particolare il suo allegato I.
(LG-Pa.Ra)