Sulla Gazzetta Ufficiale UE L 247/3 del 19.9.2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 859/2009 del 18 settembre 2009 recante modifica del regolamento(CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico.
La Commissione europea, visto il regolamento(CE) n. 244/2009 della stessa Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionale per uso domestico,
Sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei progetti e considerando che in base alle prove presentate dopo l’adozione del citato regolamento(CE) n. 244/2009, il limite per la radiazione ultravioletta del tipo UVC stabilito nella tabella 5 del regolamento non può essere rispettato dalle lampade ad alogeni senza un secondo involucro ( in particolare le lampade alogene alimentate dalla rete elettrica con attacchi G9 ed R7s ma anche le lampade alogene a tensione molto bassa), di conseguenza le lampade in questione sarebbero vietate sul mercato interno a partire dal 1° settembre 2009.
Il ritiro progressivo delle lampade con attacco G9 ed R7s è previsto esclusivamente a più lungo termine, visto che le lampade in questione sono ampiamente usate e attualmente non esistono prodotti sostitutivi adatti per gli apparecchi di illuminazione progettati per queste lampade. Il considerando 21 del regolamento (CE) N. 244 stabilisce che i requisiti di cui alla presente misura permettono alle lampade ad alogeni con attacco G9 e R7s si rimanere sul mercato per un periodo limitato di tempo. Il regolamento no n specifica la durata di tale periodo. Tuttavia l obiettivo non è vietare le lampade in questione a partire dal 1° settembre 2009 a causa della radiazione UVC se sono conformi agli altri requisiti del regolamento.
E importante assicurare che le lampade immesse sul mercato siano sicure per l uso. E necessario assicurare, invece, la coerenza fra il regolamento (CE) n. 244/2009 e le altre disposizioni legislative comunitarie relative alla radiazione UV delle lampade non direzionali per uso domestico.
Di conseguenza viene modificato l allegato II del regolamento(CE) n. 244/2009 secondo quanto figura nell allegato del presente regolamento.
Sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei progetti e considerando che in base alle prove presentate dopo l’adozione del citato regolamento(CE) n. 244/2009, il limite per la radiazione ultravioletta del tipo UVC stabilito nella tabella 5 del regolamento non può essere rispettato dalle lampade ad alogeni senza un secondo involucro ( in particolare le lampade alogene alimentate dalla rete elettrica con attacchi G9 ed R7s ma anche le lampade alogene a tensione molto bassa), di conseguenza le lampade in questione sarebbero vietate sul mercato interno a partire dal 1° settembre 2009.
Il ritiro progressivo delle lampade con attacco G9 ed R7s è previsto esclusivamente a più lungo termine, visto che le lampade in questione sono ampiamente usate e attualmente non esistono prodotti sostitutivi adatti per gli apparecchi di illuminazione progettati per queste lampade. Il considerando 21 del regolamento (CE) N. 244 stabilisce che i requisiti di cui alla presente misura permettono alle lampade ad alogeni con attacco G9 e R7s si rimanere sul mercato per un periodo limitato di tempo. Il regolamento no n specifica la durata di tale periodo. Tuttavia l obiettivo non è vietare le lampade in questione a partire dal 1° settembre 2009 a causa della radiazione UVC se sono conformi agli altri requisiti del regolamento.
E importante assicurare che le lampade immesse sul mercato siano sicure per l uso. E necessario assicurare, invece, la coerenza fra il regolamento (CE) n. 244/2009 e le altre disposizioni legislative comunitarie relative alla radiazione UV delle lampade non direzionali per uso domestico.
Di conseguenza viene modificato l allegato II del regolamento(CE) n. 244/2009 secondo quanto figura nell allegato del presente regolamento.
(LG-Pa.Ra)