Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano destinati a terapie avanzate.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 242/3 del 15-9-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate.

La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, stabilisce che tali medicinali possono essere immessi in commercio solamente se l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio in base ad un dossier di domanda contenente i risultati delle prove effettuate sui medicinali in questione.

L’allegato I di tale direttiva fissa i requisiti scientifici e tecnici particolareggiati relativi alle prove dei medicinali per uso umano in rapporto ai quali vanno valutate la qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale. Tali requisiti scientifici e tecnici particolareggiati devono essere regolarmente adeguati al progresso scientifico e tecnico.

In considerazione dei progressi scientifici e tecnici nel campo delle terapie avanzate e sui relativi medicinali, con la presente direttiva si vuole assicurare l’adeguamento dell’allegato I, parte IV, della direttiva 2001/83/CE che è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Il nuovo allegato aggiorna le definizioni nonché i requisiti scientifici e tecnici per i medicinali di terapia genica e per quelli di terapia cellulare somatica e, inoltre, stabilisce i requisiti scientifici e tecnici particolareggiati per i prodotti di ingegneria tessutale nonchè per i medicinali per terapie avanzate contenenti dispositivi e medicinali per terapie avanzate combinate.

Come previsto dall’articolo 2 della presente direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo