La concentrazione massima autorizzata di tali composti nei dentifrici si riferisce al contenuto di fluoro elementare (0,15% calcolato come F, cioè 1 500 ppm).
Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, sostituito dal comitato scientifico dei consumatori (CSSC), afferma nel parere SCCP/0882/08 che in base agli elementi scientifici a disposizione la concentrazione massima di fluoruro permessa, corrispondente allo 0,15% (1 500 ppm F)non costituisce un problema per la sicurezza se utilizzata da bambini al di sotto di sei anni. I dati utilizzato sono emersi da studi condotti principalmente sul fluoruro di sodio.
In base alle conclusioni scientifiche del CSS la direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, ha introdotto, per i prodotti regolamentati contenenti fluoro, lobbligo di aggiungere unavvertenza sulletichetta dei dentifrici contenti fluoruro. Tale obbligo si riferisce al contenuto di fluoruro e non a quello di fluoro elementare. Di conseguenza tale obbligo di etichettatura non ha riguardato tutti i componenti contenenti fluoro elencati nella prima parte dellallegato II alla direttiva 76/768/CEE.
Per garantire la certezza giuridica è necessario chiarire che lobbligo di etichettatura si riferisce a tutti e venti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dellallegato III alla direttiva 76/768/CEE e no soltanto a quelli contenenti fluoruro.
Le condizioni di etichettatura che deve essere apposta sui dentifrici contenenti composti di fluoro elencati nella prima parte dellallegato III alla direttiva 76/768/CEE deve pertanto fare riferimento al contenuto di fluoro e non a quella di fluoruro. Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE il cui allegato III è modificato in conformità alla presente direttiva.
(LG-FF)