Circolazione autoveicoli – Controllo dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 263/11 del 7 ottobre 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Ciascuno Stato membro dell’UE deve adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano sul suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure.

Allo scopo di evitare qualsiasi errore di interpretazione della presente direttiva e facilitare l’ottenimento di una copertura assicurativa per targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente deve fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

Fermo restando il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo stazione abitualmente, occorre prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde o non corrisponde più al veicolo stesso. In questo caso, e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo stazione abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato l’incidente.
Partendo dalle considerazioni di cui sopra, la presente direttiva stabilisce che ogni Stato adotti tutte le misure appropriate affinché il contratto di assicurazione copra anche:
a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati;
b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’assicurazione obbligatori vigente nello Stato membro nel cui territorio stazione abitualmente.

Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.
Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di u controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione.La sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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