Prodotti cosmetici : adeguamento della direttiva 76/768/CEE al progresso tecnico.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 267/18 del 10 ottobre 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/129/CE della Commissione del 9 ottobre 2009 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.

I composti contenenti fluoro sono attualmente disciplinati ai numeri d’ordine da 26 a 43 e ai numeri d’ordine 47 e 56 nella prima parte dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

La concentrazione massima autorizzata di tali composti nei dentifrici si riferisce al contenuto di fluoro elementare (0,15% calcolato come F, cioè 1 500 ppm).
Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, sostituito dal comitato scientifico dei consumatori (CSSC), afferma nel parere SCCP/0882/08 che in base agli elementi scientifici a disposizione la concentrazione massima di fluoruro permessa, corrispondente allo 0,15% (1 500 ppm F)non costituisce un problema per la sicurezza se utilizzata da bambini al di sotto di sei anni. I dati utilizzato sono emersi da studi condotti principalmente sul fluoruro di sodio.

In base alle conclusioni scientifiche del CSS la direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, ha introdotto, per i prodotti regolamentati contenenti fluoro, l’obbligo di aggiungere un’avvertenza sull’etichetta dei dentifrici contenti fluoruro. Tale obbligo si riferisce al contenuto di fluoruro e non a quello di fluoro elementare. Di conseguenza tale obbligo di etichettatura non ha riguardato tutti i componenti contenenti fluoro elencati nella prima parte dell’allegato II alla direttiva 76/768/CEE.

Per garantire la certezza giuridica è necessario chiarire che l’obbligo di etichettatura si riferisce a tutti e venti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE e no soltanto a quelli contenenti fluoruro.

Le condizioni di etichettatura che deve essere apposta sui dentifrici contenenti composti di fluoro elencati nella prima parte dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE deve pertanto fare riferimento al contenuto di fluoro e non a quella di fluoruro. Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE il cui allegato III è modificato in conformità alla presente direttiva.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo