Larticolo 16, paragrafo 2, della stessa direttiva fissa un programma di lavoro decennale, che a sua volta ha avuto inizio il 14 maggio 2000, nel corso del quale tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio prima di quella data devono essere sottoposti ad esame sistematico e, se trovati accettabili dal punto di vista della salute umana e animale e dellambiente, devono essere inseriti nellelenco positivo di cui alla predetta direttiva.
Una volta che un principio attivo esistente è stato valutato e inserito nellelenco positivo di cui alla direttiva 98/8/C E, il suo mercato è considerato armonizzato e le norme transitorie per limmissione sul mercato di prodotti contenenti il principio attivo sono sostituite dalle disposizioni della direttiva stessa.
E inoltre necessario che la conclusione del programma di riesame coincida con quello del periodo transitorio, in modo che tale che limmissione di biocidi sul mercato sia disciplinata dalle norme o dalle prassi nazionali fino a quando non potranno essere sostituite d disposizioni armonizzate.
Inoltre per ragioni di coerenza e al fine di evitare la perdita della tutela dei dati mentre determinati principi attivi sono in corso di valutazione, con la presente direttiva viene prorogato il periodo di tutela di tutti i dati forniti ai fini della direttiva 98/8/CE per farla coincidere con il termine del programma di riesame.
La proroga proposta dal programma riesame e del periodo transitorio corrispondente per eventuali rimanenti principi attivi è fissata al 14 maggio 2014.
Dopo tale data, per eventuali principi attivi non valutati entro tale può dare luogo ad una ulteriore proroga, limitata ad un massimo di due anni, se vi sono chiare indicazioni che latto giuridico destinato a sostituire l direttiva 98/8/CE non entrerà in vigore prima del 14 maggio 2014.
(LG-FF)