Concimi: adeguamento degli allegati al regolamento(CE) del 2003 al progresso tecnico.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 282/7 del 29-10-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 1020/2009 della Commissione del 28 ottobre 2009 che modifica il regolamento(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I,III, IV e V al progresso tecnico.

L’articolo 3 del regolamento(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nel proprio allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite dal regolamento può recare l’indicazione di “concime CE”.

Ad esempio-si fa notare nel “considerando”n.2 – il fosfato parzialmente solubile è un tipo di elemento nutritivo primario elencato nell’allegato 1 del sopraccitato regolamento il cui articolo 16 consente di aggiungere elementi nutritivi secondari a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi primari. Tuttavia, il titolo minimo di anidride fosforica fissato per il tipo attuale di concime a base di fosfato naturale parzialmente solubile è troppo elevato e non consente quindi l’aggiunta di elementi nutritivi secondari. Va quindi introdotto un nuovo tipo di concime, per consentire che le miscele di fosfato naturale parzialmente solubile e magnesio, quale elemento nutritivo, vengano commercializzate colme “concimi CE”.

Il solfato di magnesio è un tipo di elemento nutritivo secondario elencato nell’allegato I del regolamento(CE) n. 2003/2003. L’articolo 20 del suddetto regolamento consente di aggiungere microelementi a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi secondari. Tuttavia, il titolo minimo di triossido di zolfo e di ossido di magnesio fissato per il tipo attuale di concime a base di solfato di magnesio è troppo elevato e non consente quindi l’aggiunta di microelementi. Con la crescita dell’interessa per un nutrimento equilibrato dei vegetali è aumentato l’impiego dei microelementi. Una miscela di solfato di magnesio con microelementi consentirebbe agli agricoltori di utilizzare più agevolmente i microelementi. Il tipo di concime “solfato di magnesio”va quindi riveduto, per consentire che le miscele di solfato di magnesio con microelementi vengano commercializzati come “concimi CE”.

L’allegato III al regolamento (CE) n. 2003/2003 reca disposizioni tecniche per il controllo dei concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto. Il “considerando 5 chiarisce che i metodi di analisi possono essere impiegati per le varie forme di concimi a base di nitrato ammonico
(perlato o granuli). Inoltre, le descrizioni dei metodi di analisi citano unità di pressione obsolete, anziché le unità SI attuali.

Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal CEN.
L’articolo 30 dello stesso regolamento prescrive che i laboratori che eseguono analisi su campioni di concimi nell’ambito dei controlli ufficiali debbano essere competenti e approvati dai rispettivi Stati membri. I laboratori approvati debbono rispettare le norme per l’accreditamento di cui all’allegato V,parte B. Poiché la prassi ha dimostrato che la procedura di accreditamento dura più di quanto inizialmente previsto, per garantire attività di controllo efficienti l’allegato V dovrà essere modificato consentendo agli Stati membri di autorizzare laboratori competenti per i controlli ufficiali, ma non ancora accreditati.

Sulla base delle “considerazioni”citate, è stato adottato il presente Regolamento(CE) che modifica di conseguenza il regolamento(CE) n. 2003/2003.

Pertanto, il presente regolamento stabilisce, all’articolo 1, che il regolamento(CE) n. 2003/2003 venga modificato come segue:
1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
3) l’allegato IVI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
4) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

(LG-FF)

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