Si legge nel considerando alla presente direttiva che il 23 ottobre 2007 la Corte di Giustizia della Comunità europee ha annullato la decisione quadro 2005/667/GAY del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dellinquinamento provocato dalle navi, che aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale.
La presente direttiva intende colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.
Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore sullinquinamento provocato dalle navi e devono rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dal commettere qualsiasi violazione.
Il sistema di sanzioni esistenti in relazione allo scarico illecito di sostanze inquinanti dalle navi in mare ha determinato la necessità di essere rafforzato ulteriormente con lintroduzione di sanzioni penali. Ladozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di efficace cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri.
La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive normative nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui la presente direttiva si applica.
Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi deve essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dellacqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dellacqua, siano considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come casi di minore entità.
Gli Stati membri provvedono affinché listigazione a commettere gli atti intenzionali di cui allarticolo 5 bis,paragrafi 1 e 3 o il favoreggiamento e il concorso nel commerci siano punibili come reati.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Ciascuno Stato membro adotta le misure affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui allarticolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e allarticolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di u n organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica.
Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui allarticolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e allarticolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da una persona fisica soggetta alla sua autorità
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2010.
(LG-FF)