Applicare sanzioni più efficaci per i reati di inquinamento provocato dalle navi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 280/52 del 27-10-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

Scopo della direttiva 2005/35/CE e della presente direttiva è armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone fisiche o giuridiche, l’ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche.

Si legge nel “considerando” alla presente direttiva che il 23 ottobre 2007 la Corte di Giustizia della Comunità europee ha annullato la decisione quadro 2005/667/GAY del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi, che aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale.
La presente direttiva intende colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.

Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore sull’inquinamento provocato dalle navi e devono rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dal commettere qualsiasi violazione.

Il sistema di sanzioni esistenti in relazione allo scarico illecito di sostanze inquinanti dalle navi in mare ha determinato la necessità di essere rafforzato ulteriormente con l’introduzione di sanzioni penali. L’adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di efficace cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri.
La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive normative nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui la presente direttiva si applica.

Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi deve essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell’acqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell’acqua, siano considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come “casi di minore entità”.

Gli Stati membri provvedono affinché l’istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all’articolo 5 bis,paragrafi 1 e 3 o il favoreggiamento e il concorso nel commerci siano punibili come reati.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Ciascuno Stato membro adotta le misure affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di u n organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica.

Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da una persona fisica soggetta alla sua autorità
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2010.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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