La Sentenza, del 2 novembre scorso, è stata depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009. A sollevare questione di illegittimità era stata, nellagosto 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo lAvvocatura dello Stato la legge delle Marche avrebbe avuto leffetto di rendere inapplicabili nel territorio della regione linsieme dei divieti previsti dal decreto legge n. 269 del 2003 sul condono (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici) con riguardo ai vincoli di inedificabilità diversi da quelli assoluti, compromettendo il livello di tutela delle aree di tutela delle aree vincolate approntato dal legislatore nazionale.
La Corte ha riconosciuto in parte le censure prospettate dal Governo, ribadendo che è pacifico che la normativa statale imponga losservanza di vincoli di carattere relativo, cui il legislatore regionale non può apportare alcuna deroga. Mentre l disposizione delle Regione Marche ha leffetto inequivocabile di vanificare siffatti limiti, ed incorrere per tale ragione nel denunciato vizio di legittimità costituzionale, violando i principi fondamentali in materia di governo del territorio sanciti dal terzo comma dellarticolo 117 della Costituzione sulla diversa potestà legislativa di Stato e Regioni.
(LG-FF)