-Regolamento(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare lattività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.(Pubblicato sulla G.U.U.E L 300/51 derl 14-11-2009)
Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria lapplicazione uniforme di norme comuni per esercitare laccesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone (professione di trasportatore di merci su strada).
Tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nellinteresse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e delleconomia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale, Inoltre, esse favoriranno lesercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada. Il nuovo regolamento si pone lobiettivo di modernizzare le vigenti norme di accesso alla professione di trasportatore su strada in modo da assicurarne unapplicazione più omogenea ed efficace.
-Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per laccesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (Pubblicato sulla G.U.U.E. L 300/72 del 14.11.2009).
Il regolamento(CE) di cui sopra parte dalla considerazione che occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento(CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo allaccesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità.
Per assicurare un quadro normativo coerente con il trasporto internazionale di merci su strada nellintera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto è opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. E opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.
-Regolamento(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per laccesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento(CE) n. 561/2006.(Pubblicato sulla G.U.U.E. L 300/88 del 14.11.2009).
Il presente regolamento(CE) è stato adottato partendo dalla considerazione che occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento(CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, e al regolamento(CE) n. 12/98 del Consiglio, dell11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per lammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro.
E opportuno che leffettuazione di trasporti internazionali di passeggeri con autobus sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria.
(LG-FF)