Azione comunitaria ai fini dell’utilizzo dei pesticidi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 309/71 del 24.11.2009 è pubblicata la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 0ttobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è prevista l’istituzione di un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.

Le misure istituite dalla presente direttiva – la cui applicazione è prevista ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari – sono complementari e non devono incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, in articolare dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, dal regolamento(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, e dal regolamento(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Inoltre tali misure devono lasciare impregiudicate le misure facoltative nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20° settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La considerazione n. 5 alla presente direttiva suggerisce che:
“Per agevolare l’attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani di azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti sull’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e er incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero controllare l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione e stabilire i tempi e gli obiettivi per la riduzione del loro uso, in particolare quando si tratta di u n metodo adeguato per realizzare obiettivi di riduzione del rischio. I Piani d’azione nazionali dovrebbero essere coordinati con i piani di attuazione previsti da atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell’ambito di altra normativa comunitaria in materia di pesticidi”.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dell’ambiente contro i potenziali rischi connessi all’uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato;
la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo del trattato.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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