Lelaborazione e lattuazione delle attività comunitarie in materia di malattie rare richiedono una stretta collaborazione con gli organismi specializzati negli Stati membri e con le parti interessate.
Pertanto occorre un quadro al fine di regolari consultazioni con detti organismi, con i responsabili dei progetti finanziati dalla Commissione europea nel campo della ricerca e degli interventi di salute pubblica nonché con le altre parti interessate del settore.
Per tale fine, la presente Decisione, richiamandosi alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, presso la Commissione è istituito un comitato di esperti sulla malattie rare.
Il comitato, che agisce nellinteresse generale, ha il compito di assistere la Commissione nellelaborazione e nellattuazione delle attività della Comunità nel campo delle malattie rare e di favorire gli scambi di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.
Per conseguire tali obiettivi il comitato:
a) assiste la Commissione nel monitoraggio, nella valutazione e nella diffusione dei risultati delle misure adottate a livello comunitario e nazionale nel campo delle malattie rare;
b) contribuisce allattuazione degli interventi comunitari in materia, in particolare procedendo allesame dei risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate;
c) contribuisce allelaborazione di relazioni della Commissione sullattuazione della comunicazione della Commissione e della raccomandazione del Consiglio;
d) emette pareri e raccomandazioni o invia relazioni alla Commissione, si su richiesta di questultima, sia di propria iniziativa;
e) assiste la Commissione a livello di cooperazione internazionale in materia di malattie rare;
f) assiste la Commissione nellelaborazione di orientamenti, raccomandazioni e di qualsiasi altra azione definita nella Comunicazione della Commissione e nella raccomandazione del Consiglio;
g) presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività.
Il comitato, composto da 51 membri e da altrettanti supplenti, adotta il proprio regolamento interno dintesa con la Commissione. Alle riunioni del comitato possono partecipare rappresentanti della Commissione, dellAgenzia europea per i medicinali (EMEA) nonché il presidente o il vicepresidente del comitato per i medicinali rari.
Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associazioni, attive nel campo delle malattie rare, che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione.
(LG-FF)