Il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (protocollo ferroviario), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. E pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni di questo strumento relative alle materie rientranti nellambito di competenza esclusiva della Comunità.
Il protocollo ferroviario rimane aperto alla firma fino alla sua entrata in vigore.
La Commissione europea ha negoziato il protocollo ferroviario a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità. La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dal protocollo ferroviario, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anchesse da questo strumento.
Il testo del protocollo ferroviario è accluso alla presente decisione e che ha per titolo Dichiarazione da presentare ai sensi dellarticolo XXII, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dal protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (il protocollo ferroviario), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza alla Comunità.
Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato alla Comunità la propria competenza per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sul regolamento(CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure dinsolvenza, sul regolamento(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), sulla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa allinteroperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) e sul regolamento(CE) n: 881/2004 drl Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce unAgenzia ferroviaria europea (regolamento sullAgenzia).
Alla presente decisione è anche allegata la Traduzione del Protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali.
(LG-FF)