Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 331/1 del 16 dicembre 2009 è pubblicata la Decisione 2009/940/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla firma da parte della Comunità europea del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007.

La Comunità europea si stà adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (“protocollo ferroviario”), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. E’ pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni di questo strumento relative alle materie rientranti nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità.

Il protocollo ferroviario rimane aperto alla firma fino alla sua entrata in vigore.
La Commissione europea ha negoziato il protocollo ferroviario a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità. La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dal protocollo ferroviario, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch’esse da questo strumento.

Il testo del protocollo ferroviario è accluso alla presente decisione e che ha per titolo “Dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dal protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (“il protocollo ferroviario”), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza alla Comunità”.

“Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato alla Comunità la propria competenza per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sul regolamento(CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza, sul regolamento(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), sulla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) e sul regolamento(CE) n: 881/2004 drl Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’Agenzia).

Alla presente decisione è anche allegata la Traduzione del “Protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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