Sentenza Cassazione Civile: responsabilità civile dell’appaltatore per furto in cantiere

Con la sentenza n. 20995 del 30 settembre 2009, la Cassazione, Seconda Sezione Civile, si è pronunciata in merito alle responsabilità dell’appaltatore per omessa consegna del bene rubato a seguito di furto in cantiere edilizio

La Suprema Corte ha stabilito che, poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione accessoria di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio – ed é, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l’appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l’obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore e non all’attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.

(AG)

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