Abroga il Regolamento (CE) n. 1980/2000.
Entra in vigore il 19 febbraio 2010
Il regolamento entra in vigore il 20 ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per l’stituzione e lapplicazione
del sistema del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), a partecipazione volontaria.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o alluso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito («prodotti»).
2. – Il presente regolamento NON si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. (1), né ai medicinali
per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. (2), né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
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Art. 3- 16 e Allegatti: vedi link.
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Articolo 17 – Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali disposizioni alla Commissione e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.
Articolo 18 – Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato .
Articolo 19 – Disposizioni transitorie
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti
stipulati ai sensi dellarticolo 9 del medesimo fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti.
Larticolo 9, paragrafo 4, e lallegato III del presente regolamento si applicano a tali contratti.
Articolo 20 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
(Pa-Ro)