Per quanto riguarda lacqua di sorgente, tale limite è fissato dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità dellacqua destinata al consumo umano. La direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, riguarda, più in generale, lutilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Per consentire agli operatori di rispettare le suddette direttive, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare un trattamento di eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente attraverso limpiego di allumina attivata.
Il Il trattamento per leliminazione del fluoro non deve aggiungere allacqua trattata residui in concentrazioni tali d costituire un rischio per la salute pubblica e pertanto lesecuzione di tale trattamento deve essere notificata alle autorità competenti con almeno tre mesi di anticipo mediante la notifica loperatore trasmette alle autorità competenti le informazioni e la documentazione pertinenti nonché i risultati analitici relativi al trattamento, dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni tecniche relative allutilizzazione dellallumina attivata per leliminazione del fluoro dalle acque naturali e dalle acque di sorgente, come da allegato al presente regolamento.
Infine come previsto dallarticolo 4 letichetta dellacque che è stata sottoposta ad un trattamento di eliminazione del fluoro deve contenere, vicino alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, lindicazione acqua sottoposta ad una tecnica di assorbimento autorizzata.
I prodotti immessi sul mercato entro il 10 agosto 2010 e che non rispettano le prescrizioni dellallegato, posspono continuare ad essere commercializzati fino al 10 agosto 2011.
(LG-FF)