Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 57/1 del 6 marzo 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) n. 164/2010 della Commissione del 25 gennaio 2010 concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui allarticolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati dinformazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità.
La direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati dinformazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità, stabilisce che:
1) Devono essere sviluppati e realizzati servizi dinformazione fluviale (RIS) armonizzati, interoperabili ed aperti:
2) Devono essere definite le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna.
3) Le specifiche tecniche per il sistema elettronico di segnalazione navale devono essere fondate sui principi tecnici stabiliti nellallegato II della direttiva.
4) Le specifiche tecniche devono tenere conto dellattività svolta dalle organizzazioni internazionali competenti. Deve essere garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare con i servizi di gestione del traffico e con i sistemi d informazione marittimi.
5) Le specifiche tecniche devono inoltre tenere in debito conto del lavoro svolto dal gruppo di esperti sul sistema elettronico di segnalazione navale, composto da rappresentanti delle autorità degli Stati membri in caricate della realizzazione del sistema elettronico di segnalazione navale e da funzionari di altri enti statali, nonché da osservatori del settore.
6) Le specifiche tecniche devono corrispondere allattuale livello della tecnica. ED
possibile che in futuro le specifiche debbano essere modificate per tenere conto delle esperienze acquisite nellattuazione della direttiva stessa e dei progressi della tecnica.
1) Devono essere sviluppati e realizzati servizi dinformazione fluviale (RIS) armonizzati, interoperabili ed aperti:
2) Devono essere definite le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna.
3) Le specifiche tecniche per il sistema elettronico di segnalazione navale devono essere fondate sui principi tecnici stabiliti nellallegato II della direttiva.
4) Le specifiche tecniche devono tenere conto dellattività svolta dalle organizzazioni internazionali competenti. Deve essere garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare con i servizi di gestione del traffico e con i sistemi d informazione marittimi.
5) Le specifiche tecniche devono inoltre tenere in debito conto del lavoro svolto dal gruppo di esperti sul sistema elettronico di segnalazione navale, composto da rappresentanti delle autorità degli Stati membri in caricate della realizzazione del sistema elettronico di segnalazione navale e da funzionari di altri enti statali, nonché da osservatori del settore.
6) Le specifiche tecniche devono corrispondere allattuale livello della tecnica. ED
possibile che in futuro le specifiche debbano essere modificate per tenere conto delle esperienze acquisite nellattuazione della direttiva stessa e dei progressi della tecnica.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dellarticolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 19912, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.
Le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna sono definite nellallegato al presente regolamento.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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