Critiche alla Legge 25 febbraio 2010, n. 36 sulla “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”, pubblicata sulla e Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, che modifica le sanzioni previste dal comma 5 dell articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Testo Unico Ambiente”).
La Legge 36/2010 stabilisce che:
1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“ Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissate nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro“.
(LG/Red)
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