A tal fine, in attuazione delle disposizioni di cui allart.8 del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. Codice), lAutorità h predisposto un documento riassuntivo delle tematiche di maggior rilievo riguardanti la fase di esecuzione dei lvori previsti in un concessione, quali lassetto delle funzioni di controllo contabile e di vigilanza e, più i particolare, la figura e le funzioni del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, del responsabile del procedimento e del collaudatore.
Sulla base di tale documento lAutorità ha avviato una formale procedura di consultazione preventiva ondine e unaudizione per garantire la partecipazione delle amministrazioni e delle categorie interessate.
A seguito di tale consultazione, lAutorità ha adottato la seguente determinazione con una consapevole valutazione di impatto positivo sotto il profilo di una maggiore certezza dei rapporti, di una più accentuata garanzia delle procedure, di una migliore efficienza delle relazioni di mercato.
In sostanza, nelle concessioni di lavori pubblici affidati a soggetti privati non si applicano le norme sulla contabilità pubblica, ma il contratto può imporre modalità di rendicontazione e contabilizzazione al fine di esercitare vigilanza e controllo da parte del concedente; il collaudatore viene nominato dal concedente ma il suo costo può essere posto a carico del concessionario; direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza invece vengono nominati dal concessionario ma con possibile gradimento del concedente.
Nellarticolato provvedimento lorganismo di vigilanza, dopo avere approfondito la natura giuridica della concessione di lavori pubblici sia alla luce del Codice dei contratti pubblici, sia in relazione alla Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, affronta il tema della disciplina applicabile ai concessionari, a seconda che essi siano amministrazioni aggiudicatici o privti, con particolare riferimento ai profili inerenti lesecuzione dei contratti. Se quindi il concessionario è una amministrazione aggiudicatrice occorre che esso, per agli appalti affidati a terzi, applichi le norme in materia di direzione dei lavori e di contabilità pubblica (oltre a quelle sugli affidamenti).
Quindi questa tipologia di concessionario (pubblico) applicherà anche le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 relative alla contabilità dei lavori pubblici. Viceversa il concessionario privato, applicherà soltanto gli articoli da 149 a 151 del Codice e, in quanto compatibili, le norme sulla pubblicità, i termini, i requisiti generali, la qualificazione degli appaltatori, la progettazione, il contenzioso, il subappalto, il collaudo e i piani di sicurezza.
(LG-FF)