Attuazione della direttiva comunitaria sul regime generale delle accise.

Il 1° aprile 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010, riguardante l’”Attuazione della direttiva 2008/118/CE
Relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”.

Si tratta di un documento informatico il quale, previo inserimento dei dati da parte del soggetto che procede alla spedizione, deve scortare i beni soggetti ad accisa ed essere esibito alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo.

L’obbligo del documento non sussiste però per i tabacchi lavorati e per i prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo, se avviati al deposito fiscale su richiesta di un operatore interessato. In caso di difformità tra i dati inseriti nel circuito informatico e quelli stampati sul documento accompagnatorio, faranno fede le indicazioni rilevabili dal sistema informatizzato.

Per quanto concerne il momento impositivo, il nuovo articolo 2 del Testo Unico individua nel momento della relativa fabbricazione o dell’estrazione dal sottosuolo, il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, rendendo esigibile l’accisa anche nel momento dell’immissione in consumo di determinate fattispecie, come individuate dalle lettere da a) a e), del comma 2.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, l’articolo 2 estende il pagamento dell’accisa anche al destinatario registrato, di cui all’articolo 8, oltre che al titolare del deposito fiscale ed ai soggetti che, in caso di importazione irregolare, hanno partecipato all’introduzione dei beni e dei prodotti nel territorio nazionale.
In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita no la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

Fatta eccezione per i tabacchi lavoratori, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

(LG-FF)

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