Disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010 è pubblicata la Determinazione 11 marzo 2010,n.2 del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, relativa alle “Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici (Determinazione n. 2)”

La presente Determinazione premette che sono state sottoposte all’attenzione dell’Autorità alcune questioni interpretative attinenti la disciplina applicabile ai rapporti tra amministrazione concedente ed impresa concessionaria nella fase di esecuzione dei lavori previsti nel contratto di concessione di lavori pubblici. In particolare è stato chiesto se si debbano applicare integralmente le norme riguardanti la contabilizzazione dei lavori attualmente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 in materia di appalti.

A tal fine, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.8 del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. “Codice”), l’Autorità h predisposto un documento riassuntivo delle tematiche di maggior rilievo riguardanti la fase di esecuzione dei lvori previsti in un concessione, quali l’assetto delle funzioni di controllo contabile e di vigilanza e, più i particolare, la figura e le funzioni del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, del responsabile del procedimento e del collaudatore.
Sulla base di tale documento l’Autorità ha avviato una formale procedura di consultazione preventiva ondine e un’audizione per garantire la partecipazione delle amministrazioni e delle categorie interessate.

A seguito di tale consultazione, l’Autorità ha adottato la seguente determinazione con una consapevole valutazione di impatto positivo sotto il profilo di una maggiore certezza dei rapporti, di una più accentuata garanzia delle procedure, di una migliore efficienza delle relazioni di mercato.

In sostanza, nelle concessioni di lavori pubblici affidati a soggetti privati non si applicano le norme sulla contabilità pubblica, ma il contratto può imporre modalità di rendicontazione e contabilizzazione al fine di esercitare vigilanza e controllo da parte del concedente; il collaudatore viene nominato dal concedente ma il suo costo può essere posto a carico del concessionario; direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza invece vengono nominati dal concessionario ma con possibile gradimento del concedente.

Nell’articolato provvedimento l’organismo di vigilanza, dopo avere approfondito la natura giuridica della concessione di lavori pubblici sia alla luce del Codice dei contratti pubblici, sia in relazione alla Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, affronta il tema della disciplina applicabile ai concessionari, a seconda che essi siano amministrazioni aggiudicatici o privti, con particolare riferimento ai profili inerenti l’esecuzione dei contratti. Se quindi il concessionario è una “amministrazione aggiudicatrice” occorre che esso, per agli appalti affidati a terzi, applichi le norme in materia di direzione dei lavori e di contabilità pubblica (oltre a quelle sugli affidamenti).

Quindi questa tipologia di concessionario (pubblico) applicherà anche le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 relative alla contabilità dei lavori pubblici. Viceversa il concessionario privato, applicherà soltanto gli articoli da 149 a 151 del Codice e, in quanto compatibili, le norme sulla pubblicità, i termini, i requisiti generali, la qualificazione degli appaltatori, la progettazione, il contenzioso, il subappalto, il collaudo e i piani di sicurezza.

(LG-FF)

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