Con il presente decreto il relativo articolo 1 stabilisce che:
1. Lallegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è modificato secondo quanto previsto nellallegato, parte integrante, del presente decreto.
Larticolo 2 dello stesso decreto interministeriale stabilisce che:
1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
2. Fermo restando quanto sopra è consentita la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni del presente decreto prima del 15 ottobre 2010.
(LG-FF)