Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 169/19 del 3 luglio 2010 è pubblicata la Decisione 2010/373(UE della Commissione del 1° luglio 2010 che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco di enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento(CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda laccesso ai dati riservati per fini scientifici, nellintendo di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato laccesso ai dati riservati trasmessi allautorità comunitaria e le regole di cooperazione tra lautorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.
Con la Decisione 2004/452/CE la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.
La Sabanci University di Tuzla/Instanbul (Turchia), la McGill University di Montreal (Canada) e la direzione Servizio economico e riforme strutturali della direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione sono d considerarsi enti che soddisfano le condizioni prescritte.
E quindi opportuno inserirli nellelenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui allarticolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 831/2002.
Pertanto lallegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dallallegato della presente decisione.
Con la Decisione 2004/452/CE la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.
La Sabanci University di Tuzla/Instanbul (Turchia), la McGill University di Montreal (Canada) e la direzione Servizio economico e riforme strutturali della direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione sono d considerarsi enti che soddisfano le condizioni prescritte.
E quindi opportuno inserirli nellelenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui allarticolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 831/2002.
Pertanto lallegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dallallegato della presente decisione.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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