Sull’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione che riducono lo strato di ozono.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 169/17 del 3 luglio 2010 è pubblicata la Decisione 2010/372/UE della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono come agenti di fabbricazione è uno dei rari usi che generano emissioni ancora autorizzati dal regolamento(CE) n. 1005/2009. L’emissione di sostanze che riducono l’ozono causa danni potenzialmente gravi allo strato di ozono. E’ pertanto necessario assicurare che le emissioni prodotte da queste sostanze come agenti di fabbricazione restino a livello insignificante.

Partendo dalle considerazioni di cui sopra, con l’allegato alla presente Decisione la Commissione europea stabilisce un elenco di imprese che sono autorizzate all’uso di sostanze controllate quali agenti di fabbricazione a partire dal 1° gennaio 2010.

Ogni impresa deve utilizzare esclusivamente la sostanza e il processo definiti nell’allegato.
Le quantità stabilite nell’allegato che possono essere utilizzate su base annua come reintegro e che possono essere emesse annualmente da ogni impresa non possono essere superate. Le quote assegnate cessano di essere valide al termine dell’anno in cui l’impianto al quale sono state concesse è definitivamente smantellato.

Un’impresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a un’altra impresa elencata nell’allegato le quote di reintegro assegnate a un’impianto esistente di cui all’allegato, indipendentemente dalla sostanza o dall’uso per cui la quantità è stata assegnata. L’impresa beneficiaria può utilizzare la quantità trasferita per la sostanza e l’uso assegnati al beneficiario nell’allegato. Il trasferimento diventa effettivo soltanto dopo la relativa notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati e previa conferma di ricevimento da parte della Commissione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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