Alla luce degli sviluppi intervenuti nella sicurezza dei trasporti è necessario aggiornare alcune disposizioni tecniche della stessa direttiva 1999/36/CE in qunto la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno d merci pericolose ha esteso lapplicazione delle disposizioni di alcuni accordi internazionali al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta lUnione europea le condizioni di trasporto delle merci pericolose su strada, per ferrovia e per le vie navigabili.
Laggiornamento della direttiva 1999/36/CE si è resa necessaria, onde evitare contraddizioni tra le norme, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, l valutazione delle conformità e le procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili.
Al fine di rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose e garantirne la libera circolazione, ivi comprese limmissione sul mercato e luso di tali attrezzature nellUnione, ladozione della presente direttiva è stata adottata per stabilire norme dettagliate riguardanti gli obblighi dei vari operatori e i requisiti che tali attrezzature devono soddisfare.
Onde evitare di ostacolare le operazioni di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi, la presente direttiva non deve applicarsi alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra il territorio dellUnione e quello di paesi terzi.
E comunque opportuno che le attrezzature a pressione trasportabili rechino un marchio indicante la loro conformità alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva per assicurarne la libera circolazione e il libero uso.
(LG-FF)