La nuova Direttiva UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 165/1 del 30 giugno 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttiva del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE e 1999/36/CE.

L’adozione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, è stata un primo passo inteso a rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, garantendone al tempo stesso la libera circolazione nel mercato unico dei trasporti.

Alla luce degli sviluppi intervenuti nella sicurezza dei trasporti è necessario aggiornare alcune disposizioni tecniche della stessa direttiva 1999/36/CE in qunto la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno d merci pericolose ha esteso l’applicazione delle disposizioni di alcuni accordi internazionali al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta l’Unione europea le condizioni di trasporto delle merci pericolose su strada, per ferrovia e per le vie navigabili.
L’aggiornamento della direttiva 1999/36/CE si è resa necessaria, onde evitare contraddizioni tra le norme, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, l valutazione delle conformità e le procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili.

Al fine di rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose e garantirne la libera circolazione, ivi comprese l’immissione sul mercato e l’uso di tali attrezzature nell’Unione, l’adozione della presente direttiva è stata adottata per stabilire norme dettagliate riguardanti gli obblighi dei vari operatori e i requisiti che tali attrezzature devono soddisfare.

Onde evitare di ostacolare le operazioni di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi, la presente direttiva non deve applicarsi alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra il territorio dell’Unione e quello di paesi terzi.

E’ comunque opportuno che le attrezzature a pressione trasportabili rechino un marchio indicante la loro conformità alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva per assicurarne la libera circolazione e il libero uso.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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