Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 213/48 del 13 agosto 2010 è pubblicata la Decisione 2010/453/UE della Commissione del 3 agosto 2010 che stabilisce orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, nel campo delle cellule e dei tessuti umani, di cui alla direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la donazione, lapprovvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sulluomo e di prodotti fabbricati derivanti da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sulluomo, unicamente per quanto riguarda la donazione, lapprovvigionamento e il controllo, l fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.
Allo scopo di prevenire la trasmissione di malattie tramite tessuti e cellule umani per applicazioni sulluomo e di garantire un livello equivalente di qualità e sicurezza, larticolo 7 della direttiva 2004/23/CE dispone che le autorità competenti degli Stati membri organizzino ispezioni e mettano in atto misure di controllo adeguate per assicurare il rispetto delle prescrizioni della direttiva.
Infatti, larticolo 1 della presente decisione sottolinea :
1. Gli orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato nel campo delle cellule e dei tessuti umani
Di cui allarticolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2004/23/CE, che figurano nellallegato della presente decisione.
I presenti orientamenti hanno lo scopo di fornire agli Stati membri indicazioni che permettano di raggiungere un livello omogeneo di competenze e rendimento delle ispezioni nel campo dei tessuti e delle cellule.
Allo scopo di prevenire la trasmissione di malattie tramite tessuti e cellule umani per applicazioni sulluomo e di garantire un livello equivalente di qualità e sicurezza, larticolo 7 della direttiva 2004/23/CE dispone che le autorità competenti degli Stati membri organizzino ispezioni e mettano in atto misure di controllo adeguate per assicurare il rispetto delle prescrizioni della direttiva.
Infatti, larticolo 1 della presente decisione sottolinea :
1. Gli orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato nel campo delle cellule e dei tessuti umani
Di cui allarticolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2004/23/CE, che figurano nellallegato della presente decisione.
I presenti orientamenti hanno lo scopo di fornire agli Stati membri indicazioni che permettano di raggiungere un livello omogeneo di competenze e rendimento delle ispezioni nel campo dei tessuti e delle cellule.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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