I prestatori, che debbono essere lavoratori subordinati, sono:
a) i lavoratori sospesi in CIG ex lege n. 164/1975;
b) i lavoratori sospesi in CIGS ai sensi della legge n. 223/1991;
c) i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex art.1, comma 1, della legge n. 863/1984, con esclusione di quelli previsti dallart. 5, commi 5, 7 e 8 della legge 236/1993;
d) i lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
e) i lavoratori sospesi ex art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009, come modificato dalla legge n. 33/2009.
Ai fini dellattivazione dellincentivo occorre un accordo collettivo che deve essere stipulato presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero o, previa delega, presso le Direzioni Regionali o Provinciali del Lavoro.
Le sedi territoriali dellINPS devono acquisire dalle DRL o dalla DPL copia degli accordi con lelenco delle persone interessate: ciò permette di monitorare la spesa con cadenza trimestrale.
Ai lavoratori utilizzati viene riconosciuta a titolo retributivo carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento integrativo (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda.
LINPS accredita ad ogni lavoratore coinvolto nella formazione, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti per il tipo di sostegno integrativo. Poiché la contribuzione dellIstituto è utile soltanto ai fini pensionistici e poiché lincentivo corrisposto dal datore di lavoro è a titolo retributivo, il datore di lavoro deve versare le contribuzioni minori dovute.
(LG-FF)