INPS: integrazione salariale e formazione “in the job”.

L’INPS, con messaggio n. 20810, ha dettato alcune disposizioni operative per le proprie strutture territoriali per la formazione lavorativa dei lavoratori percettori di reddito integrativo, sulla base della previsione normativa contenuta nell’articolo 1 del Decreto-Legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009 e nel Decreto Ministeriale n. 4981 del 18 dicembre 2009.

Il decreto interministeriale consente per gli nni 2009 e 2010 a tutti i datori di lavoro di utilizzare i lavoratori che percepiscono un’indennità di sostegno al reddito, in attività formative o di riqualificazione professionale, strettamente correlate all’attività produttiva di beni o di servizi.

I prestatori, che debbono essere lavoratori subordinati, sono:
a) i lavoratori sospesi in CIG ex lege n. 164/1975;
b) i lavoratori sospesi in CIGS ai sensi della legge n. 223/1991;
c) i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex art.1, comma 1, della legge n. 863/1984, con esclusione di quelli previsti dall’art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge 236/1993;
d) i lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
e) i lavoratori sospesi ex art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009, come modificato dalla legge n. 33/2009.

Ai fini dell’attivazione dell’incentivo occorre un accordo collettivo che deve essere stipulato presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero o, previa delega, presso le Direzioni Regionali o Provinciali del Lavoro.

Le sedi territoriali dell’INPS devono acquisire dalle DRL o dalla DPL copia degli accordi con l’elenco delle persone interessate: ciò permette di monitorare la spesa con cadenza trimestrale.

Ai lavoratori utilizzati viene riconosciuta a titolo retributivo carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento integrativo (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda.

L’INPS accredita ad ogni lavoratore coinvolto nella formazione, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti per il tipo di sostegno integrativo. Poiché la contribuzione dell’Istituto è utile soltanto ai fini pensionistici e poiché l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro è a titolo retributivo, il datore di lavoro deve versare le contribuzioni minori dovute.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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