Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 225/10 del 27 agosto 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti. Tale direttiva non si applica ai solventi da estrazione impiegati nella produzione di additivi alimentari, vitamine o altri additivi nutritivi, ad eccezione di quelli elencati nell’allegato I della direttiva stessa.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dell’etere di metilico come solvente da estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali e ha formulato u n parere il 29 gennaio 2009. L’Autorità ha concluso che non sussistono problemi di sicurezza, a condizione che il limite massimo di residui di etere di metilico venga fissato a 9 microgrammi/kg di proteine animali estratte. Di conseguenza va autorizzato l’uso dell’etere di metilico quale solvente di estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali, a condizione che il limite massimo dei residui di etere di metilico sia pari a 9 microgra mmi/kg nel prodotto proteico sgrassato.

L’allegato I, parte III, della direttiva 2009/32/CE non fissa limiti specifici dei residui nei prodotti alimentari per il metanolo ed il propan-2-olo risultanti dalla preparazione degli aromatizzanti. Gli Stati membri e la Commissione europea hanno sottoli9neato che il limite generale dei residui pari a 10 mg/kg per il metanolo e per il propan2-olo, specificato nella parte II dell’allegato I della direttiva 2009/32/CE, è troppo rigoroso se applicato direttamente agli aromatizzanti.

Per tali motivi si devono fissare limiti specifici per il metanolo ed il propan-2-olo nei prodotti alimentari risultanti dal loro impiego per la preparazione di aromatizzanti derivati da aromi naturali. Tali limiti, per essere considerati sicuri, devono essere inferiori al limite di 10 mg/kg ritenuto sicuro dalla valutazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana.

Pertanto, l’allegato I della direttiva 2009/32/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva alla quale, gli Stati membri, dovranno con formarsi entro il 15 settembre 2011.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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