Decisione della BCE sull’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 226/48 del 28 agosto 2010 è pubblicata la Decisione 2010-469-UEdella Banca Centrale Europea (BCE) del 19 agosto 2010 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione (BCE/2010/10).

I regolamenti della Banca centrale europea (CE) n. 25/2009, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) e (CE) n. 63/2002, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società no n finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) dettano gli obblighi dio segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) a cui gli operatori sono soggetti.

L’art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica che non osservino i relativi obblighi contenuti nei regolamenti o decisioni della BCE.

Le sanzioni sono calcolate secondo una procedura a due fasi. Innanzitutto è calcolato un ammontare base che riflette gli elementi quantitativi. Si tengono poi in considerazione le circostanze del caso di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento 3, del regolamento (CE) n. 2532/98, che possono parzialmente incidere sull’ammontare reale della sanzione.

La presente decisione è entrata in vigore il 1° settembre 2010. Essa viene applicata a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2010 per gli obblighi di segnalazione mensili e annuali e a partire dal quarto trimestre del 2010 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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