LAutorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza delletere di metilico come solvente da estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali e ha formulato u n parere il 29 gennaio 2009. LAutorità ha concluso che non sussistono problemi di sicurezza, a condizione che il limite massimo di residui di etere di metilico venga fissato a 9 microgrammi/kg di proteine animali estratte. Di conseguenza va autorizzato luso delletere di metilico quale solvente di estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali, a condizione che il limite massimo dei residui di etere di metilico sia pari a 9 microgra mmi/kg nel prodotto proteico sgrassato.
Lallegato I, parte III, della direttiva 2009/32/CE non fissa limiti specifici dei residui nei prodotti alimentari per il metanolo ed il propan-2-olo risultanti dalla preparazione degli aromatizzanti. Gli Stati membri e la Commissione europea hanno sottoli9neato che il limite generale dei residui pari a 10 mg/kg per il metanolo e per il propan2-olo, specificato nella parte II dellallegato I della direttiva 2009/32/CE, è troppo rigoroso se applicato direttamente agli aromatizzanti.
Per tali motivi si devono fissare limiti specifici per il metanolo ed il propan-2-olo nei prodotti alimentari risultanti dal loro impiego per la preparazione di aromatizzanti derivati da aromi naturali. Tali limiti, per essere considerati sicuri, devono essere inferiori al limite di 10 mg/kg ritenuto sicuro dalla valutazione del comitato scientifico dellalimentazione umana.
Pertanto, lallegato I della direttiva 2009/32/CE è modificato conformemente allallegato della presente direttiva alla quale, gli Stati membri, dovranno con formarsi entro il 15 settembre 2011.
(LG-FF)