Tra queste le iniziative che riguardano la formazione e laggiornamento dei membri delle associazioni proponenti o linformatizzazione dellassociazione, con particolare attenzione al legame tra lassociazione e la formazione di banche dati.
Inoltre, in considerazione della proclamazione del 2010 quale Anno europeo della lotta alla povertà e allesclusione sociale (decisione del parlamento e consiglio dellUnione europea n. 1098/2008 del 22 ottobre 2008), per lanno in corso sono valutati prioritariamente i progetti finalizzati alla rimozione delle condizioni di povertà ed esclusione sociale, con riferimento alle seguenti aree:
– promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
– tutela e promozione dellinfanzia, delladolescenza e dei giovani;
– interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita, se in condizione di non autosufficienza;
– sostegno per favorire linclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;
– sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione:
LAvviso pubblico del 30 luglio 2010 indica la procedura necessaria allindividuazione dei beneficiari dei contributi, la durata delle iniziative o dei progetti, i criteri di valutazione, la documentazione da allegare. La richiesta di ammissione a contributo, riguardante ciascuna iniziativa, va presentata in carta semplice usando gli appositi moduli allegati allAvviso.
La legge n. 383/00, nel riconoscere e tutelare il valore sociale dellassociazionismo liberamente costituito e delle sue attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, definisce associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
(LG-FF)