Chi, pur avendo i requisiti ha già pagato il canone, può richiederne il rimborso.
Chi, pur avendo i requisiti ha già pagato il canone, può richiederne il rimborso.
L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, fornisce chiarimenti sul beneficio, previsto dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all’art. 1, comma 132, modificato dalla legge 31/08.
Nell’attuale versione la norma è immediatamente applicabile, essendo stato eliminato il rinvio all emanazione di un decreto ministeriale per la definizione di disposizioni attuative.
Non più in vigore neanche i limiti quantitativi alla fruizione dell’agevolazione, mentre originariamente era consentito l esonero del pagamento del canone entro il limite stanziato dal legislatore a copertura del beneficio, che era di 500.000 euro.
Chi chiede l agevolazione, deve:
– aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno);
– non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio;
– avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (pari ad euro 6.713,98). Va riferito all’anno precedente a quello per cui si chiede l’agevolazione.
Nel calcolo non vanno inseriti i redditi esenti da Irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate a invalidi civili.
L’esenzione riguarda l’apparecchio televisivo che sik trova nella casa di residenza.
(Pa-Ro)